IL MINISTRO DEL TESORO 
 
   Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1992, n. 304, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5 giugno 1992, di approvazione del
regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi; 
   Considerato che per taluni servizi dell'Amministrazione del Tesoro
si  rende  necessaria  una  nuova  individuazione  dei   termini   di
definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza; 
   Ravvisata la necessita'  di  sostituire  le  tabelle  allegate  al
regolamento  approvato  con  il  predetto  decreto  ministeriale   in
relazione  ad  una  nuova  generale  ricognizione  delle   specifiche
competenze delle  singole  direzioni  generali  e  degli  uffici  del
Ministero del tesoro; 
   Vista in particolare la legge del 27 novembre 1991, n. 378, con la
quale e' stata definita una  nuova  ripartizione  dei  servizi  della
Direzione generale del Tesoro e la conseguente  trasformazione  delle
Direzioni generali del debito pubblico e dei servizi speciali  e  del
contenzioso; 
   Visto l'art. 11 del regolamento approvato con il ripetuto  decreto
ministeriale secondo il quale i termini stabiliti con il  regolamento
stesso  possono  essere  rideterminati   con   apposito   regolamento
integrativo; 
   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993; 
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota dell'8 febbraio 1993; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
   1. Le tabelle allegate al regolamento  adottato  con  decreto  del
Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno  1992,  sono  integralmente  sostituite  dalle
tabelle allegate al presente regolamento. 
   2.  Il  presente  regolamento  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
   3. Allo stesso sara' data altresi' diffusione  nei  modi  ritenuti
piu' congrui. 
   4. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della
predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
   Il presente decreto, munito del sigillo di Stato,  sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 8 giugno 1993 
 
                        Il Ministro: BARUCCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1993 
  Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 330 
 
          AVVERTENZA; 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Republica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
           - La legge n. 378/1991 reca: Modifiche all'ordinamento del
          Ministero del Teroso. 
           -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emenati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
           - Si trascrive il testo del'art. 11 del D.M. 23 marzo 
          1992, n. 304: 
           "Art. 11. - 1. I termini e i responsabili dei procedimenti
          amministrativi individuati  successivamente  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   regolamento   saranno
          disciplinati con apposito regolamento integrativo. 
           2. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, e successivamente ogni tre  anni,  il
          Ministro del tesoro verifica lo stato di  attuazione  della
          normativa  emanata  e  apporta,  nelle   prescritte   forme
          regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie".