IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1992, n. 304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5 giugno 1992, di approvazione del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Considerato che per taluni servizi dell'Amministrazione del Tesoro si rende necessaria una nuova individuazione dei termini di definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza; Ravvisata la necessita' di sostituire le tabelle allegate al regolamento approvato con il predetto decreto ministeriale in relazione ad una nuova generale ricognizione delle specifiche competenze delle singole direzioni generali e degli uffici del Ministero del tesoro; Vista in particolare la legge del 27 novembre 1991, n. 378, con la quale e' stata definita una nuova ripartizione dei servizi della Direzione generale del Tesoro e la conseguente trasformazione delle Direzioni generali del debito pubblico e dei servizi speciali e del contenzioso; Visto l'art. 11 del regolamento approvato con il ripetuto decreto ministeriale secondo il quale i termini stabiliti con il regolamento stesso possono essere rideterminati con apposito regolamento integrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota dell'8 febbraio 1993; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le tabelle allegate al regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, sono integralmente sostituite dalle tabelle allegate al presente regolamento. 2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Allo stesso sara' data altresi' diffusione nei modi ritenuti piu' congrui. 4. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 giugno 1993 Il Ministro: BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1993 Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 330
AVVERTENZA; Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Republica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 378/1991 reca: Modifiche all'ordinamento del Ministero del Teroso. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emenati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Si trascrive il testo del'art. 11 del D.M. 23 marzo 1992, n. 304: "Art. 11. - 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del tesoro verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie".